Come si vota
Materiale di voto
Le persone aventi diritto di voto ricevono direttamente:
• la carta di legittimazione di voto;
• le schede ufficiali (originali per l’elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio);
• due buste di voto per riporre le schede votate;
• le istruzioni di voto con l’elenco delle candidate e dei candidati per il Consiglio di Stato e per il Gran Consiglio.
La busta ricevuta dal Comune con il materiale di voto serve anche per il voto per corrispondenza. L’uso di buste non ufficiali non è ammesso. In caso di materiale danneggiato rivolgersi alla Cancelleria comunale per la sostituzione. Non è consentito utilizzare una sola busta di trasmissione per più persone, anche se residenti nella stessa economia domestica.
Esprimere i voti: voto di lista e voti preferenziali
Le elettrici e gli elettori devono votare di proprio pugno. Anzitutto è necessario esprimere il voto per una lista del partito o per la lista senza intestazione, apponendo una croce nella casella che affianca la denominazione della lista prescelta.
Successivamente, le elettrici e gli elettori possono esprimere un numero di preferenze personali pari al numero dei seggi da attribuire (90 voti preferenziali ai candidati per il Gran Consiglio e 5 voti preferenziali ai candidati per il Consiglio di Stato), sia a candidate e candidati della lista prescelta sia a candidate e candidati di altre liste, apponendo una croce nelle caselle che affiancano i nomi delle persone prescelte.
Voto per corrispondenza
Le persone aventi diritto di voto possono votare per corrispondenza dal momento in cui ricevono il materiale di voto. È importante ricordare che il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione di voto compilata e firmata.
La procedura prevede:
1. Compilare le schede di proprio pugno solo con una penna di colore nero o blu scuro (non usare pennarelli o matite);
2. Inserire le schede votate nelle apposite buste di voto con la dicitura “Elezione del Consiglio di Stato” rispettivamente “Elezione del Gran Consiglio – Busta ufficiale – Voto per corrispondenza”;
3. Compilare la carta di legittimazione di voto con i dati personali richiesti (data di nascita) e firmarla di proprio pugno, senza ritagliarla;
4. Introdurre correttamente nella busta di trasmissione la carta di legittimazione di voto nel senso indicato dalle frecce, assieme alle buste di voto contenenti le schede votate;
5. Chiudere la busta di trasmissione e assicurarsi che l’indirizzo di ritorno (Cancelleria comunale) sia ben visibile nella finestra della busta.
Voto al seggio o accompagnato
Le persone aventi diritto di voto che scelgono di recarsi all’ufficio elettorale per esprimere il proprio voto, dichiarano e, se richiesto, documentano la propria identità consegnando la carta di legittimazione di voto quale prova di non aver votato per corrispondenza e, depongono nell’urna le schede ufficiali ricevute a domicilio.
Le persone che, per evidenti incapacità fisiche, non sono in grado di esprimere da sole il voto, sono autorizzate a farsi accompagnare all’interno della cabina da una persona di loro fiducia. L’incapacità deve essere accertata dall’ufficio elettorale e dimostrata da un certificato medico.
Validità delle schede
Sulla scheda che reca il voto ad un partito, se i voti preferenziali superano il limite massimo consentito, tutte le preferenze sono annullate: la scheda è valida e viene considerata quale scheda "secca".
Se si votano singole persone, senza attribuire il voto ad una lista, la scheda è considerata valida ed attribuita alla lista senza intestazione.
Se si votano singole persone superando il numero massimo consentito, senza attribuire il voto ad una lista, la scheda è considerata nulla.
Valore e calcolo delle schede
In Ticino vige il sistema proporzionale: l'attribuzione dei seggi per il Consiglio di Stato e per il Gran Consiglio tiene conto della forza percentuale ottenuta dai partiti. Per legge il calcolo non avviene però sulla base dei voti ottenuti da ogni singolo partito, ma dai suffragi attribuiti alle candidate e ai candidati.
Per il Consiglio di Stato il valore della scheda corrisponde a: 10 suffragi, in ragione di due per candidato.
Per il Gran Consiglio il valore della scheda corrisponde a: 180 suffragi, in ragione di due per candidato.
Se si dovesse intestare la scheda a un partito, gli verrà immediatamente attribuito 5/10 per il Consiglio di Stato e 90/180 per il Gran Consiglio del valore della sua scheda al partito stesso, poiché avrà dato automaticamente un suffragio a ognuno dei candidati del partito scelto. L'elettore potrà a questo punto attribuire i 5 voti preferenziali personali ai candidati del medesimo o di altri partiti.
Ogni voto dato a una candidata e a un candidato della lista porterà alla medesima lista 1/10 per il Consiglio di Stato e 1/180 per il Gran Consiglio di valore in più. Dovesse accordare la preferenza a persone di altri partiti, attribuirà invece lo stesso valore di 1/10 di scheda per il Consiglio di Stato rispettivamente 1/180 per il Gran Consiglio al partito di appartenenza della persona prescelta. Se non si dovesse utilizzare tutte e 5 rispettivamente e 90 le possibilità di preferenza personale, i suffragi non espressi andrebbero a beneficio della lista intestata.
L'elettore può rinunciare a intestare la scheda a un partito, oppure intestare la lista "senza intestazione". Può poi esprimere fino a un massimo di 5 rispettivamente 90 voti preferenziali personali persone delle diverse liste. Non è quindi possibile doppiare una candidata o un candidato. Tuttavia, ai fini della ripartizione dei seggi, avrà scelto di attribuire, per ogni candidato, 2/10 rispettivamente 2/180 del valore della sua scheda al partito di appartenenza della candidata o del candidato. Se l'elettore dovesse esprimere un numero di preferenze personali inferiore a cinque, i suffragi non espressi (voti in bianco) non verrebbero attribuiti e non entrerebbero nel calcolo della ripartizione dei seggi.
Sono considerate schede con intestazione della lista quelle che:
- recano il voto a una lista;
- recano il voto a una lista e indicano voti preferenziali (al massimo 90 per il Gran Consiglio e 5 per il Consiglio di Stato) a candidate e candidati della lista prescelta e di altre liste.
Sono considerate scheda senza intestazione di lista le schede che:
- non recano il voto di una lista ma indicano voti preferenziali a candidate e candidati;
- non recano il voto di scheda senza intestazione e nemmeno indicano una lista;
- intestate a più liste e le schede intestate a una o più liste che recano contemporaneamente il voto di scheda senza intestazione