Pubblicazione dei risultati
Consiglio degli Stati
La pubblicazione dei risultati prevede:
- il numero degli elettori e dei votanti;
- il numero delle schede valide, nulle e in bianco;
- il quorum per l'ottenimento della maggioranza assoluta;
- il numero dei suffragi ottenuti dai candidati e dalle singole liste presentate;
- l'elenco dei candidati eletti e non eletti.
Obbligatorietà della carica
Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla, a meno che esistano ragioni di salute o altri motivi giustificati per non farlo. Il Consiglio di Stato può infliggere una multa (fino a un massimo di 5'000 franchi) a un eletto o a un subentrante che non accetti la carica senza fornire giustificazioni valide. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è possibile ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.
Opzione
L’ufficio che procede alla proclamazione, fissa un termine di cinque giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile con quella di nuova elezione, per permettere loro di esercitare il diritto di opzione. Se un eletto non opta, l’autorità ritiene automaticamente che abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione. Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale all’opzione. L’eletto che rinuncia alla carica per opzione è stralciato dall’elenco dei subentranti.
Dimissioni
In caso di dimissioni di un Consigliere agli Stati viene indetta una nuova elezione.
Elezione tacita
In caso di nomina tacita i candidati vengono proclamati eletti dal Consiglio di Stato, che rilascia loro le credenziali.
Ricorsi
I ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato devono essere inoltrati al Tribunale federale entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale. Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.
Consiglio nazionale
Il Consiglio di Stato pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale i risultati, indicando le possibilità di ricorso.
Opzione
Chi non può essere membro del Consiglio nazionale, in virtù di un’incompatibilità di carica prevista dalla Costituzione federale o da una legge federale, in caso di elezione al Consiglio nazionale deve dichiarare per quale delle due cariche opta.
Dimissioni
Il Consigliere nazionale che si dimette è sostituito dal primo subentrante della stessa lista.
Elezione in difetto di subentrante
Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, una proposta di candidatura può essere presentata da tre quinti dei firmatari della lista o la direzione del Partito cantonale che ha depositato la lista su cui figurava il deputato da sostituire.
Non appena la proposta è stata definitivamente stabilita, il candidato proposto è proclamato eletto dal Governo cantonale, senza votazione.
Se viene utilizzato il diritto di proposta, è indetta un’elezione popolare. Se devono essere assegnati più seggi, valgono le disposizioni sul sistema proporzionale: altrimenti, quelle sul sistema maggioritario.
Elezione tacita
Se il numero delle candidate e dei candidati di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare, tutte le persone candidate sono proclamati elette dal Consiglio di Stato.
Se il numero dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei mandati da assegnare, per i seggi restanti viene indetta un'elezione complementare
Ricorsi
I ricorsi contro l’elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.